Art. 16.
(Incentivi alla distribuzione cinematografica).

      1. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea, è concesso dal Centro un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
      2. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche che hanno ottenuto l'accesso ai contributi selettivi per la produzione sono concessi contributi percentuali a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore.
      3. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere filmiche di nazionalità italiana, che hanno usufruito dei contributi per la produzione di cui alla presente legge, in proporzione alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere a imprese estere, nonché degli incassi realizzati all'estero dalle opere medesime.
      4. I parametri, i criteri e le modalità per l'accesso e per l'erogazione dei contributi, nonché gli obblighi di investimento e di reinvestimento delle imprese di distribuzione per la diffusione e la programmazione delle opere filmiche nelle sale cinematografiche di cui al presente articolo sono stabiliti dal Centro.

 

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